16 gennaio 2012
E. Roudinesco e le edizioni Seuil condannate per diffamazione
Il libro, infatti, sostiene che non siano state rispettate le ultime volontà di Lacan in merito alle sue esequie: « [Lacan] fu seppellito senza cerimonia e nell’intimità nel cimitero di Guitrancourt, benchè avesse espresso il desiderio di trascorrere gli ultimi giorni della sua vita in Italia, a Roma o a Venezia, e avesse voluto dei funerali cattolici ». Judith Miller, figlia di Jacques Lacan, che vegliò alle esequie del padre, ha ritenuto, di conseguenza, di esser stata diffamata.
Il tribunale, nel suo giudizio emesso lo scorso 11 gennaio, ha ammesso il carattere diffamatorio di queste affermazioni e ha respinto le argomentazioni dei difensori:
« per la sua formulazione lapidaria, la sua costruzione e le parole impiegate, la frase: « [Lacan] fu seppellito senza cerimonia e nell’intimità nel cimitero di Guitrancourt, benchè avesse espresso il desiderio di trascorrere gli ultimi giorni della sua vita in Italia, a Roma o a Venezia, e avesse voluto dei funerali cattolici » non si potrebbe in alcun modo interpretare come l’espressione di « un punto di vista », di « un’ipotesi », foss’anche « ragionevole », della messa in luce di un « paradosso », di un semplice « desiderio attribuito a Lacan […] », di un « sogno » di « maestosi funerali cattolici », fatto « un giorno », « per bravata », da Jacques Lacan. La frase in oggetto « per la sua brevità, la sua composizione e l’opposizione sulla quale è costruita tra il desiderio espresso da Jacques Lacan, presentato come un fatto oggettivo e certo, e la realtà contraria delle sue esequie », significa che « un desiderio di Jacques Lacan non è stato rispettato da coloro che erano incaricati dell’organizzazione delle sue esequie ».
Il tribunale ha poi preso in esame la possibilità che l’autore delle affermazioni incriminate potesse avvalersi della sua buona fede. In particolare ha constatato che nel 1993 E. Roudinesco aveva menzionato la medesima questione nei termini seguenti: « Lacan era ateo, anche se, per bravata, un giorno aveva fantasticato dei maestosi funerali cattolici ». Questa formulazione, si legge nella sentenza, « non si potrebbe in alcun modo confondere con l’affermazione, tanto concisa quanto perentoria, in oggetto nella presente azione giudiziaria ». Considerando che l’autore « non disponeva di alcun serio elemento di informazione atto a sostenere » le sue parole, il tribunale ha concluso che « il beneficio della buona fede non poteva essere accordato a E.Roudinesco ».
Autore ed editore sono stati condannati a versare un euro di danni a Judith Miller, e 6000 euro a titolo di spese legali.
Nota su « l’eccezione della buona fede » (d’après Wikipédia)
L’eccezione della buona fede in diritto di stampa
<<http://fr.wikipedia.org/wiki/Bonne_foi_en_droit_de_la_presse>> e di
editoria non suppone la prova della verità dei fatti. Essa è accordata in funzione di quattro criteri, richiamati dalla Corte d’Appello di Parigi
<<http://fr.wikipedia.org/wiki/Cour_d%27appel_de_Paris>> in una sentenza<<http://fr.wikipedia.org/wiki/Arr%C3%AAt>> significativa emessa il 6 giugno 2007:
1- la legittimità dello scopo perseguito;
2- l’assenza di animosità personale;
3- la prudenza et la misura nell’espressione;
4- la qualità dell’inchiesta.